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Il risarcimento del cosiddetto “danno differenziale” spetta alla società che ha avuto accesso al mercato dell’energia da fonti rinnovabili a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle cui la società avrebbe avuto diritto in caso di tempestivo accoglimento della domanda di autorizzazione alla installazione dell’impianto e deve essere liquidato secondo i criteri del danno da perdita di chance. È quanto chiarito dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 7559 del 13 settembre 2024.
Risarcimento del danno differenziale: il fatto
Giungeva innanzi al Consiglio di Stato una questione attinente ad una richiesta risarcitoria avanzata da una società alla quale era stato rilasciata tardivamente l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La società lamentava, infatti, di aver subito un danno a causa del ritardo nel rilascio dei titoli autorizzatori per la realizzazione di due impianti di produzione di energia solare e della sopravvenuta impossibilità di realizzare i predetti impianti, per effetto della decadenza dei titoli abilitativi.
Il danno veniva quantificato inizialmente nella differenza tra i diversi incentivi tariffari previsti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici salvo poi, alla sopravvenuta impossibilità di realizzare i predetti impianti, essere riparametrato al reddito netto complessivamente atteso nel periodo di durata media degli impianti (stimato in oltre 30 milioni di euro).
In primo grado la domanda non ha trovato accoglimento poiché il privato non avrebbe presentato alcuna richiesta di proroga del termine di efficacia delle autorizzazioni così da eliminare i danni lamentati.
Di diverso avviso il Consiglio di Stato. Osservato in via preliminare come la società appellante non fosse riuscita ad iscriversi nel registro GSE per accedere alle tariffe incentivanti più favorevoli per effetto del ritardo nel rilascio delle predette autorizzazioni, ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta risarcitoria avanzata e nominato un verificatore per la quantificazione del “danno differenziale”.
La risarcibilità del danno causato dalla condotta della Pubblica Amministrazione
La fattispecie all’attenzione del Consiglio di Stato si fondava sulla casistica che permette di riconoscere la possibilità di ottenere un risarcimento del danno subito in ragione di una condotta colposa ed omissiva della pubblica amministrazione, come quella descritta. In primo luogo occorre così osservare se effettivamente vi sia stata una condotta colposa da parte della pubblica amministrazione. Una volta compiuta tale analisi preliminare, si dovrà provare altresì l’esistenza di un nesso di causalità tra tale condotta e i danni lamentati.
La società ricorrente lamentava due distinte voci di danno: la prima, relativa al danno da ritardo, si riferiva alle conseguenze pregiudizievoli subite dalla società per non aver potuto avviare tempestivamente il progetto imprenditoriale per il quale aveva presentato istanza di autorizzazione, incorrendo così in condizioni di mercato deteriori. La seconda, si fondava sulla sopravvenuta impossibilità, per elementi di fatto o di diritto imputati all’amministrazione resistente, di conseguire il bene della vita anelato (la realizzazione dell’impianto FER).
Il Consiglio di Stato ha accolto esclusivamente la domanda risarcitoria relativa al ritardo subito in ragione della pacifica spettanza del bene della vita (fondata sul rilascio di tutte le autorizzazioni) e della circostanza per la quale tutti gli atti adottati (che hanno determinato il ritardo nel rilascio delle autorizzazioni) sono stati annullati in sede giurisdizionale.
Per la quantificazione del danno è stato nominato come tecnico verificatore il Presidente del Corso di Laurea magistrale in “Scienze e Tecnologie forestali e ambientali” della Università degli studi del Molise, il quale dovrà ora redigere una relazione sulla fattispecie concreta dedotta in giudizio.
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