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Il GSE ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per aderire ai consorzi di smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati: lo scopo è quello di garantire la gestione corretta dei RAEE fotovoltaici.
Il finanziamento della raccolta, trasporto e smaltimento di questi rifiuti resta a carico dei produttori o detentori. Le nuove disposizioni includono aggiornamenti sui costi e le responsabilità, con un focus sui RAEE storici e professionali, e introducono finestre temporali annuali per le adesioni a partire dal 2025.
Gestione dei pannelli fotovoltaici: la proroga annunciata ex post nel comunicato del GSE
Il finanziamento della gestione dei RAEE professionali e fotovoltaici
Le modalità di gestione e smaltimento a fine vita dei pannelli fotovoltaici
Gli emendamenti a livello comunitario volti a chiarire chi paga i costi di gestione
La proroga e le nuove finestre temporali
Gestione dei pannelli fotovoltaici: la proroga annunciata ex post nel comunicato del GSE
Lo scorso 6 settembre il GSE ha comunicato, con più di due mesi di ritardo, ciò che il DL “Materie prime” (DL 25 giugno 2024, n. 84), a pochi giorni dalla scadenza prevista dalla legge (30 giugno 2024), aveva già deciso, con una norma in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati: proroga al 31 dicembre 2024 del termine entro il quale comunicare al GSE l’avvenuta adesione a un sistema collettivo per garantire la corretta gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia.
Il finanziamento della gestione dei RAEE professionali e fotovoltaici
I moduli fotovoltaici vengono classificati come RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e vanno smaltiti secondo quanto prescrive il D.lgs. 14 marzo 2014. n. 49, che attua in Italia la direttiva 2012/19/UE (Direttiva RAEE).
L’Art. 24 specifica che il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile:
- dei RAEE storici professionali è a carico del produttore (nel caso di fornitura di una nuova AEE, apparecchiatura elettrica ed elettronica, in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente), ovvero del detentore (negli altri casi);
- dei RAEE professionali originati da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l’onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire da tale data.
Nel 2020, con le norme sulla “razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico”, il legislatore ha precisato che:
- il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori, indipendentemente sia dalla data di immissione sul mercato che dall’origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del decreto n. 118/2020;
- per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore dello stesso decreto relativi al Conto Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti.
Le modalità di gestione e smaltimento a fine vita dei pannelli fotovoltaici
I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia possono decidere se prestare la garanzia finanziaria, per le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento, tramite:
- il processo di trattenimento delle quote attuato dal GSE, finalizzate ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei RAEE derivanti dagli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia o, in alternativa,
- mediante la partecipazione a un Sistema Collettivo, iscritto al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.
I RAEE fotovoltaici domestici vanno consegnati negli appositi centri di raccolta, presentando poi al Gse la dichiarazione di avvenuta consegna, mentre i RAEE fotovoltaici professionali sono destinati agli impianti di trattamento, che sono tenuti a rilasciare un certificato di trattamento o recupero del rifiuto.
Sono definiti “rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici” (“RAEE fotovoltaici”) i RAEE provenienti dai nuclei domestici, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW.
Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW sono considerati, invece, RAEE professionali. |
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Trattenimento delle quote di garanzie da parte del GSE | Pagamento del servizio di ritiro e smaltimento ad un Sistema collettivo o consorzio |
I proprietari di impianti incentivati possono scegliere di far trattenere una quota a garanzia direttamente dal GSE attraverso il Conto Energia, con procedure specifiche per il corretto smaltimento e la dichiarazione; il GSE tratteneva un importo, pari a 10€/modulo, ora aumentato a 20 € a modulo per effetto del Dl energia, come garanzia per il futuro smaltimento dei pannelli. Tale importo viene poi restituito in un’unica soluzione al possessore dell’impianto dopo la dimostrazione del corretto smaltimento attraverso le procedure previste. | È possibile prestare la garanzia finanziaria per le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento dei pannelli fotovoltaici aderendo a un Sistema Collettivo iscritto al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE. Con l’adesione al Sistema Collettivo, la quota da versare per ogni modulo fotovoltaico è di 10€, quindi la metà rispetto alla cauzione al GSE. |
Gli emendamenti a livello comunitario volti a chiarire chi paga i costi di gestione
Nel marzo del 2024 il Consiglio ha adottato alcuni emendamenti alla legge dell’UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), volti ad allineare la direttiva RAEE con una sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 2022 riguardante l’invalidità parziale della direttiva a causa dell’applicazione retroattiva ingiustificata della responsabilità estesa del produttore ai rifiuti provenienti da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012.
Cosa ha statuito la Corte di Giustizia UE
Nella causa C-181/20, la Corte ha dichiarato invalido l’articolo della direttiva 2012/19/UE che assegnava i costi di smaltimento dei RAEE fotovoltaici ai produttori in tutti gli Stati membri anche per i prodotti che tali produttori avevano già immesso sul mercato mentre vigeva la direttiva 2008/98/CE, ovverosia nel periodo tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012. |
In particolare, gli emendamenti chiariscono che:
- i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti provenienti da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2012 sono a carico del produttore delle AEE;
- la responsabilità estesa del produttore per i prodotti AEE che sono stati aggiunti all’ambito della direttiva nel 2018 dovrebbe applicarsi a quei prodotti elettronici immessi sul mercato dopo tale data, e introducono una clausola di revisione in base alla quale la Commissione dovrà valutare, entro il 2026, la necessità di una revisione della direttiva.
La proroga e le nuove finestre temporali
Il comunicato del GSE con cui è stato aperto il presente contributo prosegue specificando che “a decorrere dall’anno 2025 sarà inoltre possibile comunicare le adesioni nell’ambito di due finestre temporali annuali che il GSE definirà, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella nuova versione delle «Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati», di prossima pubblicazione”, che conterranno – fra l’altro – le regole attuative delle disposizioni introdotte dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11, per effetto della quale l’importo della quota da trattenere da parte del GSE è pari a 20 €/modulo (il doppio rispetto al valore della garanzia da versare in caso di adesione al Sistema Collettivo (10 €/modulo).
Il nuovo termine si applica agli impianti di potenza nominale superiore o pari a 10 kW (c.d. “impianti professionali”), entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2013, nonché agli impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW (c.d. “impianti domestici”) entrati in esercizio negli anni dal 2005 al 2010.
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