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In presenza di tutti i requisiti della norma derogatoria ex art. 6, L.R. n. 7/2017, quest’ultima può trovare applicazione anche in relazione ad ipotesi di accertamento di conformità ex art. 36, d.P.R. n. 380/2001. È quanto chiarito dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, con parere del 16 settembre 2024 che interviene a proposito del tema della doppia conformità in deroga al Piano Regolatore Generale.
Il parere del DPAU
Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale con parere del 16 settembre 2024 è intervenuto sulla possibilità di ottenere la cd. doppia conformità anche invocando normative derogatorie del PRG.
La cornice normativa di riferimento è data, a livello nazionale, dall’art. 36, d.P.R. n. 380/2001, relativo all’accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità, per ottenere un titolo edilizio in sanatoria degli interventi abusivi. La doppia conformità si deve al fatto che alla stessa si può accedere solamente se gli interventi realizzati rispettano la disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda. In difetto di una delle due conformità, non si può sanare l’abuso edilizio, con ogni conseguenza, anche penale.
Doppia conformità in deroga al PRG: le ragioni del contendere
A livello regionale, la norma richiamata nel parere è data dall’art. 6, L.R. n. 7/2017, di disciplina degli interventi privi di titolo di demolizione e ricostruzione con ampliamento entro il 20% della volumetria dell’edificio preesistente.
Nel caso da cui muove il DPAU, su richiesta del Municipio, si aveva che l’intervento era stato eseguito in assenza di titolo in ragione della decadenza della SCIA presentata. Da una parte, infatti, è stato accertato che la demolizione dell’edificio è avvenuta in vigenza della L.R. n. 7/2017, ma al momento di presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 6, L.R. n. 7/2017, oltre a non essere più presente l’edificio preesistente non vi era un titolo edilizio in corso di validità.
Le deroghe di una legge regionale prevalgono sulla normativa comunale?
L’intervento, dunque, non risultava conforme alla normativa del PRG, ma risulterebbe conforme alla stessa in applicazione delle deroghe di cui all’art. 6, L.R. n. 7/2017.
La domanda, dunque, è se si può accedere all’accertamento di conformità ex art. 36, d.P.R. n. 380/2001, anche agli interventi eseguiti ai sensi della L.R. n. 7/2017.
Affermativa in tal senso la risposta del DPAU, ritenendo ammissibile l’applicabilità in combinato disposto dell’art. 6, L.R. n. 7/2017, e dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001. La norma derogatoria della L.R. n. 7/2017 persegue finalità di rigenerazione urbana e recupero edilizio e indica i requisiti per accedere alle diposizioni ivi previste (tra tutte, la possibilità di accedere a interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al 20% della volumetria dell’edificio preesistente).
A dire del DPAU, dunque, per poter applicare contemporaneamente l’art. 6, L.R. n. 7/2017, e l’art. 36, d.P.R. n. 380/2001, è necessario valutare con attenzione tutti i requisiti della norma derogatoria e poter determinare senza alcun dubbio tanto la consistenza dell’edificio al momento della demolizione quanto il momento dell’avvenuta realizzazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione.
Doppia conformità in deroga: la giurisprudenza del TAR Lazio
Recente il TAR Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 1023 del 20 gennaio 2024, era già intervento sul tema aderendo ad un orientamento giurisprudenziale minoritario ma, come visto, confermato oggi anche in via amministrativa dal DPAU.
La fattispecie all’attenzione del TAR Lazio era relativa all’applicazione delle disposizioni sul Piano Casa dettata dalla L.R. n. 21/2009. Interessante osservare come, nell’accogliere il ricorso presentato dal privato cui veniva rigettata la domanda di accertamento di conformità, la sentenza citata abbia chiarito come nel verificare la “disciplina urbanistica ed edilizia vigente”, rilevante agli effetti dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001, si debbano osservare anche le disposizioni di fonte legislativa regionale suscettibili di apportare deroghe alle previsioni dettate dagli strumenti urbanistici comunali.
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