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Sismabonus: maxi-detrazioni solo nel 2024, giù al 50% nel 2025 #adessonews

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Sismabonus o Super-sismabonus? Le opzioni 2024 per gli interventi di riduzione del rischio sismico; detrazioni al 50% dal 2025

Il sismabonus è una misura fiscale volta a incentivare e promuovere interventi di adeguamento, miglioramento e ristrutturazione sismica su edifici residenziali e commerciali.

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Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

All’agevolazione possono accedere persone fisiche e imprese proprietarie o titolari di un diritto reale sull’immobile in questione, con spese sostenute fino a un massimo di 96mila euro.

Il destino dell’agevolazione nel 2025 è in bilico, legata com’è alla Lege di Bilancio e al progetto di revisione generale dei bonus a cui il Governo sta lavorando negli ultimi mesi. 

Senza interventi di modifica, il Sismabonus 2025 scenderà ad un’aliquota del 36%, con un massimale di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare.

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Leggi l’articolo per scoprire come funziona il Sismabonus e prova il software per gestire i progetti agevolati con i bonus edilizi.

aggiornamento

Proroga per il Sismabonus nel 2025: detrazioni al 50%

Il disegno di legge di Bilancio 2025 inviata il 23 ottobre al Parlamento prevede una proroga del Sismabonus per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 stabilendo:

  • per le spese sostenute nel 2025 l’aliquota di detrazione in misura fissa pari al:
    • 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati sulle prime case
    • 36 per cento negli altri casi.

Per gli anni 2026 e 2027 le aliquote sono fissate, rispettivamente, al 36 per cento e al 30 per cento.

Le aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio:

  •  interventi che comportano il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiori;
  • interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali;
  • interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile (Sismabonus acquisti).

Sismabonus 2024: detrazioni previste

Il Sismabonus si applica a interventi su immobili abitativi e produttivi. La detrazione fiscale varia in base alla tipologia dell’intervento:

  • 50% per interventi senza miglioramento di classe sismica;
  • 70% / 75% per miglioramento di una classe sismica per interventi nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3);
  • 80% / 85% per miglioramento di due classi sismiche per interventi nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3);
  • 70% /65% per interventi inclusi nel Superbonus.

Sismabonus 2024: interventi agevolati

L’agevolazione fiscale prevista dal sismabonus 2024 è concessa per interventi di:

  • miglioramento sismico;
  • adeguamento sismico;
  • interventi sulle coperture (orizzontali) o su loro porzioni, finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
  • interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti, ecc.);
  • interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali (inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura; rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili delle travi; cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorare la duttilità; collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento; rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti ecc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale).

Sismabonus 2024: detrazione al 50%

È riconosciuta una detrazione fiscale del 50% per le spese riguardanti interventi che non comportano un miglioramento di classe sismica, con un limite massimo di 96mila euro per unità immobiliare e la detrazione potrà essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. Dal 1° gennaio 2025 si torna alla misura del 36% su un importo massimo di 48mila euro.

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Sismabonus 2024 al 70/85%

Fino al 31 dicembre 2024, per gli interventi attivati dopo il 1° gennaio 2017  riferiti a costruzioni adibite ad abitazione ed ad attività produttive su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003, sono previste le seguenti agevolazioni:

  • detrazione del 50% per le singole unità immobiliari;
  • detrazione del  70% per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore;
  • detrazione del  80% per le singole unità immobiliari, se si passa a 2 classi di riferimento;
  • detrazione del  75% per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore;
  • detrazione del  85% per gli edifici condominiali, se si passa a 2 classi di rischio inferiori.

Per ciascuna unità immobiliare è previsto un limite di spesa pari a 96mila euro, mentre per gli edifici condominiali il limite di spesa dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e per tutti gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali.

Pertanto, nel caso in cui un edificio in condominio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione verrà calcolata su un importo massimo di spesa di 768.000 euro. Tale cifra è data dalla somma del massimale di spesa con il numero delle unità che vanno a comporre il condominio: 96.000 (massimale di spesa) x 8 (numero delle unità). Tuttavia, è importante chiarire che ogni condòmino in base ai millesimi di proprietà a lui attribuiti o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea, potrà ottenere un importo massimo di spesa  superiore al limite di 96mila euro.

Sono ricomprese, nell’agevolazione:

  • le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
  • le spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Sismabonus 2024: fino all’85% per interventi congiunti sismici ed energetici

Per tutte le spese effettuate fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali siano combinati con lavori di riqualificazione energetica che coinvolgono almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio, vengono riconosciuti ulteriori incentivi:

  • detrazione dell‘80% se determinano il passaggio di una classe di rischio inferiore;
  • detrazione dell’85% se gli interventi permettono all’edificio di ottenere 2 classi di rischio inferiore.

In questa circostanza particolare, la spesa massima su cui calcolare la detrazione è di 136mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio. Questa somma dovrà essere ripartita in 10 quote annuali.

Tali condizioni di detrazione si applicano agli edifici condominiali situati nei Comuni che rientrano nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Inoltre, è necessario che i lavori siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica dell’edificio.

Il sismabonus è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di riduzione del rischio sismico nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

Sismabonus acquisti

Per tutti gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, l’acquirente dell’immobile ricostruito può usufruire della detrazione relativa all’acquisto di abitazioni soggette a demolizione e ricostruzione situate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

Potrà detrarre una parte del prezzo di acquisto, fino al 85% con un limite di spesa di 96.000 euro. In particolare:

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  • 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

Leggi l’approfondimento sul Sismabonus acquisti

Superbonus 2025: interventi di riduzione del rischio sismico

Possono fruire del Superbonus gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico effettuati:

  • dai condomini;
  • da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riguardo ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (cd. mini-condomini);
  • dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale.

La detrazione spetta nella misura del:

  • 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
  • 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro, importo moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Cessione del credito e sconto in fattura

In merito alla cessione del credito e allo sconto in fattural’art. 121 del D.L. 34/2020 si applica con le limitazioni imposte dal D.L. 11/2023 e dal D.L. 39/2024.

Ad oggi, è possibile usufruire dell’opzioni sopraindicate a condizione che:

  • entro la data di entrata in vigore del D.L. 11/2023 siano state presentate la delibera assembleare e CILAS;
  • alla data del 30 marzo 2024 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 39/2024) risulti presentata la CILAS e, per i condomini, adottata la delibera di approvazione dei lavori e presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

Comunicazione e visto di conformità

I dati relativi all’opzione devono essere trasmessi esclusivamente tramite procedura telematica accessibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Essa si applica sia agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari sia a quelli eseguiti sulle parti comuni degli edifici. È sempre possibile rivolgersi a professionisti abilitati che rilasciano il visto di conformità, conformemente a quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, relativo alla comunicazione dell’opzione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Questa comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese per cui viene esercitata l’opzione.

Nel caso in cui il contribuente opti per la cessione del credito, dovrà soddisfare non solo gli adempimenti generalmente richiesti per usufruire delle detrazioni, ma anche acquisire i documenti indicati di seguito:

  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
  • asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, sull’efficacia degli interventi, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58. Questi professionisti devono attestare anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente ed è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, attestando i requisiti tecnici in base al progetto e alla sua effettiva realizzazione

Sismabonus 2024: documenti da conservare

Per usufruire del bonus in esame è importante conservare tutta la documentazione adeguata, tra cui:

  • abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
  • fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;
  • bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
  • documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
  • autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  • dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta;
  • in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
  • atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato e dell’attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato come asseverato dal progettista;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito).

Sismabonus anche con asseverazione in ritardo

Si rischia di perdere il Sismabonus se si presenta l’asseverazione in ritardo? Due risposte alla questione sono fornite della Corte di Giustizia Tributaria di Forlì e dell’Agenzia delle Entrate.

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Sismabonus 80% anche con asseverazione presentata successivamente alla pratica edilizia

Una coppia, intenzionata a beneficiare del Sismabonus per la demolizione e ricostruzione del proprio immobile, ottiene un miglioramento della classe di rischio sismico da F ad A, accedendo così a una detrazione dell’80%.

La coppia chiede la detrazione con il modello 730 del 2019, ma durante un controllo fiscale emerge una contestazione: il Fisco osserva la mancanza di “contestualità” tra la presentazione della SCIA al Comune e l’asseverazione del rischio sismico pre e post intervento, redatta dal tecnico nell’allegato B del D.M. 58/2017. Per questo motivo, il bonus applicato viene ridotto al 50%.

Convinti di aver rispettato le normative, i contribuenti depositano una memoria tecnica che conferma il rispetto sostanziale dei requisiti edilizi. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 3 del D.M. 58/2017, che, prima delle modifiche, richiedeva il deposito contestuale della SCIA e dell’asseverazione. Nel caso specifico, la SCIA era stata presentata il 10 maggio 2018, mentre l’asseverazione era stata depositata solo il 25 giugno. Il Fisco sottolinea come le normative agevolative debbano essere interpretate in modo rigoroso.

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Forlì n. 114/1/2024 si schiera a favore del contribuente e chiarisce che l’allegato B può essere presentato dopo la SCIA, purché entro l’inizio dei lavori, senza compromettere l’accesso alle agevolazioni fiscali.

Qui di seguito sono riportate in dettaglio le argomentazioni della Corte a suffragio della decisione:

  • doppia presentazione – la normativa richiede che la SCIA sia inviata al Comune, mentre l’asseverazione deve essere presentata all’Unione territoriale. Questo rende impossibile la presentazione simultanea di entrambi i documenti presso un unico ufficio. Inoltre, la SCIA rimane sospesa fino a quando non viene rilasciata l’autorizzazione sismica, rendendo compatibile l’adempimento di una procedura articolata e complessa stabilita dalle normative regionali;
  • norme del 2020 – le modifiche introdotte nel 2020 non hanno stabilito nuove regole, ma hanno semplicemente adattato quelle esistenti alle normative edilizie regionali. Queste modifiche devono essere interpretate retroattivamente, e quindi un’asseverazione presentata prima dell’inizio dei lavori è considerata valida anche per i periodi precedenti;
  • sanatoria – anche nel caso in cui fosse accolta la tesi dell’Agenzia delle Entrate, la Corte evidenzia che il contribuente ha comunque sanato l’irregolarità formale, presentando l’allegato B prima dell’inizio dei lavori e pagando una sanzione di 200 euro, come previsto dalla legge 197/2022.

Asseverazioni in ritardo? Sismabonus salvo con la remissione in bonis

Il contribuente che, ai fini della detrazione prevista dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge n. 63/2013, non deposita l’asseverazione nei termini previsti, può recuperare il beneficio tramite la remissione in bonis a patto che sani la situazione prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui deve esercitare il diritto alla prima quota di detrazione o prima che eserciti l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.

Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 189 del 1° ottobre 2024. Scopriamo il caso.

Una società che ha eseguito lavori di adeguamento sismico nel 2023, si è trovata nell’impossibilità di depositare l’asseverazione “Allegato B” e i modelli B1 e B2 nei termini stabiliti. La società ha chiesto se fosse possibile rimediare tramite la presentazione tardiva di tali documenti, avvalendosi della remissione in bonis per poter beneficiare del Sismabonus nel modello Redditi 2024 relativo all’anno d’imposta 2023, anno in cui sono stati effettuati i lavori.

Il contribuente – secondo le Entrate – ha la possibilità di recuperare il beneficio attraverso la remissione in bonis. Questa opzione è valida a condizione che il contribuente regolarizzi la propria posizione prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nella quale intende esercitare il diritto alla prima quota di detrazione o prima di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Secondo l’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale del 28 febbraio 2017, n. 58, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, presentati allo sportello unico competente prima dell’inizio dei lavori.

L’articolo 2-ter, comma 1, lettera c) del D.L. 11/2023 prevede tuttavia che il ritardato deposito dell’asseverazione non comprometta l’agevolazione se si rispettano le condizioni della remissione in bonis. Questo consente di completare l’adempimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dove va riportata la prima quota della detrazione o prima della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Con la risposta n. 189, il Fisco ha confermato che, nonostante i mancati adempimenti formali, è possibile utilizzare la remissione in bonis per sanare la situazione, completando tali adempimenti prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al diritto alla detrazione.

Questa possibilità è valida solo se non ci sono state violazioni constatate o se non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche amministrative di cui la società sia stata formalmente informata. Inoltre, gli adempimenti mancanti devono essere effettuati entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile per esercitare il diritto alla detrazione.

Infine, riguardo alle attestazioni di conformità e ai modelli B1 e B2, l’Amministrazione ha osservato che essendo documenti amministrativi volti a garantire l’esito degli interventi eseguiti e non soggetti a termini perentori rilevanti fiscalmente, è sufficiente che siano depositati al momento dell’esercizio del diritto alla detrazione senza necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis.

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Sismabonus 2024: guide e software online

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La guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate al Sismabonus 2024

 

 

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