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La Manovra 2025 è alla Camera. Tutte le novità sui bonus edilizi e il Superbonus #finsubito prestito immediato


È ora all’esame della Camera dei deputati il disegno di legge di bilancio 2025, trasmesso al Parlamento lo scorso 23 ottobre. Il prossimo 7 novembre è prevista l’audizione del ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti di fronte alle commissioni riunite.

Riordino delle detrazioni

Il comma 9 dell’Articolo 2 del Titolo 2, per il completamento dell’attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all’articolo 14 del regolamento UE 2024/1263, novella il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), introducendo l’articolo 16-ter, con il quale si prevedono disposizioni che pongono limiti agli oneri e alle spese che possono dare luogo ad una detrazione fiscale.

Per chi ha un reddito complessivo superiore ai 75.000 euro, è introdotto un ammontare massimo per tutte le tipologie di detrazioni. Tale soglia è calcolata moltiplicando il reddito del soggetto per un coefficiente che tiene conto della presenza o meno di figli. Dal 2025 per le pratiche di detrazione saranno previsti due tetti sulla spesa detraibile: oltre a quello legato al tipo di intervento e alla singola unità immobiliare, è introdotto il tetto legato al reddito e alle caratteristiche del nucleo familiare.

Bonus edilizi, modificato il vigente quadro normativo

L’Articolo 8 del Titolo 2 del disegno di legge di bilancio 2025, spiega la relazione illustrativa, modifica il vigente quadro normativo in materia di bonus edilizi, prevedendo la proroga, nei termini ivi indicati, delle detrazioni anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, e per la detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si limita la possibilità per il 2025 di fruire del beneficio ai soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus

In particolare, il comma 1 novella l’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo l’abbattimento al 30 per cento dell’aliquota dell’agevolazione di base ivi disciplinata, già previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio da effettuarsi nel periodo 2028-2033, anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.

Il comma 2 prevede, con riferimento al cosiddetto ecobonus di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, una proroga della misura per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, prevedendo che le aliquote di detrazione siano stabilite in una misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari, per le spese sostenute nel 2025, al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36 per cento negli altri casi. Per gli anni 2026 e 2027 le aliquote sono fissate, rispettivamente, al 36 per cento e al 30 per cento.
Tali aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio: (i) interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (articolo 14, comma 2-quater, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013) e (ii) interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (articolo 14, comma 2-quater.1, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013).

Consulenza fiscale

Consulenza del lavoro

Analogamente, con riferimento alle agevolazioni di cui all’articolo 16, comma 1, del citato del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, si prevede una proroga dell’innalzamento delle aliquote previste dall’articolo 16-bis del TUIR per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. Le aliquote sono quindi stabilite, per l’anno 2025, al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36 per cento negli altri casi. Per gli anni 2026 e 2027 le aliquote sono fissate, rispettivamente, al 36 per cento e al 30 per cento.

Per tali detrazioni viene confermato un ammontare complessivo delle spese detraibili non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Sismabonus

Inoltre, con riferimento al cosiddetto sisma bonus di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, si prevede una proroga della misura per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, prescrivendo, altresì, che le aliquote di detrazione siano stabilite in una misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari, per le spese sostenute nel 2025, al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36 per cento negli altri casi. Per gli anni 2026 e 2027 le aliquote sono fissate, rispettivamente, al 36 per cento e al 30 per cento.

Le citate aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio: (i) interventi che comportano il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiori (articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013); (ii) interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013); (iii) interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile (articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013).

Bonus mobili

Sempre al comma 2 si prevede una proroga del bonus di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 (cosiddetto bonus mobili). Detto beneficio si applica quindi anche per le spese sostenute nel 2025 con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

Superbonus

Il comma 3, per quanto concerne il bonus di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, alla lettera a), prevede che la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2025, attualmente prevista dal comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119 a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e degli enti del terzo settore, non venga più riconosciuta in relazione ai nuovi interventi avviati successivamente alla data del 15 ottobre 2024. Pertanto, la detrazione spetta, per l’anno 2025, per i soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024. Tali interventi sono individuati come quelli per i quali, entro tale data, risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del citato articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 se gli interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La lettera b) del comma 3 riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024. Inoltre, è previsto che, nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggiore debito d’imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative dovute in relazione al periodo d’imposta 2024.

La disposizione è analoga ad altra introdotta, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022, con l’articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 11 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2023, che, in deroga alla disciplina generale che prevedeva di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo, aveva riconosciuto per tali spese la facoltà di optare per 10 quote annuali di pari importo. Peraltro, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’anno 2024, l’articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024, ha stabilito che in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la detrazione sia sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

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