Pubblicate dall’Inps le modalità operative di erogazione del contributo previsto
L’INPS ha pubblicato il Messaggio numero 3588 del 29-10-2024 contenente le Modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
L’incentivo
Allo scopo di promuovere e valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità è stato istituito un fondo per destinare contributi a Enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS che assumono giovani con disabilità di età inferiore ai trentacinque anni. A prevederlo, L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
In attuazione di quanto previsto è stato adottato il decreto interministeriale 27 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 197 – del 23 agosto 2024, con il quale sono state rese note le modalità di ammissione, di quantificazione e di erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, e le procedure di controllo.
Nel Messaggio INPS numero 2906 del 29 agosto 2024 ANCHE tutte le istruzioni operative per l’inoltro delle domande.
Chi può presentare domanda
Le domande di fruizione del contributo possono essere presentate fino al 31 ottobre 2024 esclusivamente dai datori di lavoro, direttamente o anche tramite i propri intermediari delegati, tramite il sito internet www.inps.it.
Possono presentare domanda di contributo:
a) enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore), iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (di seguito, anche RUNTS);
b) organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 117/2017;
c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.
Entità del contributo
Il contributo è erogato nella misura pari a 12.000 euro una tantum per ciascuna assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 euro per ogni mese per ciascun assunto, dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024, come previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto.
Per le assunzioni che sono state effettuate nel mese di settembre 2024, è erogato il contributo una tantum pari a 12.000 (dodicimila) euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo mensile è erogato sino al mese di cessazione del rapporto.
Erogazione del contributo e controlli
Il contributo complessivamente spettante, determinato in base all’articolo 2, comma 4, del D.I. 27 giugno 2024, è erogato dall’INPS in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, in favore dei soggetti ammessi al beneficio.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza dal richiedente.
L’INPS, successivamente all’erogazione del contributo, provvede a effettuare i controlli a campione ad almeno il 10% dei soggetti cui sono stati effettivamente erogati i contributi. Per ogni contributo sottoposto a controllo, l’ente beneficiario riceve dall’INPS una comunicazione di avvio del procedimento mediante PEC, con cui sono richiesti i seguenti documenti, secondo le modalità ivi previste ed entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena di revoca del contributo concesso e restituzione dello stesso:
a) copia dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, dei cedolini del personale assunto, e della comunicazione di eventuale cessazione del rapporto di lavoro, indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), della Convenzione;
b) copia dei contratti di lavoro a termine e del contratto di lavoro a tempo indeterminato e dei cedolini del personale assunto, indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e), della Convenzione.
Per approfondire:
Messaggio INPS numero 3588 del 29-10-2024
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