Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) affitti brevi è divenuto operativo lo scorso 3 settembre, data dalla quale è pienamente operativo il BDRS, cioè il portale dal quale richiedere il CIN stesso; erano previsti 60 giorni di tempo per adempiere alla richiesta, quindi la data ultima era prevista al 2 novembre 2024.
In data 22 ottobre 2024 il Ministero del Turismo ha pubblicato un avviso con i dettagli della proroga per richiedere il CIN entro il prossimo 1 gennaio 2025.
Il Ministero del Turismo, con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter del DL 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 191/2023 specifica che, in considerazione della finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, si è arrivati alla definizione di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1 gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.
L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell’ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine, a norma del quale “i locatori, quando offrono i propri servizi di locazione di alloggi a breve termine tramite una piattaforma online di locazione a breve termine, sono tenuti a dichiarare alla piattaforma online di locazione a breve termine se l’unità offerta è soggetta a una procedura di registrazione e, in caso affermativo, a fornire il numero di registrazione” (Capo II, art. 4 del Regolamento).
Pertanto, il termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al 1 gennaio 2025, con lo scopo di soddisfare le sopra esposte esigenze e di garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.
Dalla data del 1 gennaio 2025 scatterà l’applicazione delle sanzioni previste che di seguito si ricordano.
Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera privata di CIN, nonché chiunque proponga o conceda in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
La mancata esposizione e indicazione del CIN all’esterno dello stabile è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 , in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. La medesima sanzione e rimozione dell’annuncio sono previste in caso di mancata indicazione del CIN negli annunci. In caso di esercizio nelle forme imprenditoriali le sanzioni applicabili sono quelle previste per l’assenza dei requisiti di sicurezza che quella per la mancata presentazione della SCIA.
La mancanza di dispositivi per la rilevazione dei gas e di estinti prevede una sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.
Rita Martin – Centro Studi CGN
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