ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ TERMINE PER LA DOMANDA – Ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 380/2001, l’istanza per l’accertamento di conformità può essere presentata fino alla scadenza del termine fissato per la demolizione di cui all’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001 e art. 33, comma 1, D.P.R. 380/2001, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
Analogamente, l’art. 36-bis, D.P.R. 380/2001, introdotto dal D.L. 69/2024, conv. dalla L. 105/2024, stabilisce che l’istanza può essere presentata fino alla scadenza dei termini di cui all’art. 34, comma 1, D.P.R. 380/2001, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
Si tratta in particolare delle ipotesi di:
a) interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, per i quali è previsto il termine di 90 giorni dall’ordine di demolizione o rimozione (art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001);
b) interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”, eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, per i quali è previsto un congruo termine assegnato nell’ordine di demolizione (art. 33, comma 1, D.P.R. 380/2001);
c) interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, per i quali è previsto un congruo termine fissato nell’ordinanza di demolizione o rimozione (art. 34, comma 1, D.P.R. 380/2001).
DUBBI INTERPRETATIVI – L’applicazione di tali normative può dare adito a dubbi interpretativi, in particolare rispetto alla locuzione “fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”.
Una parte della giurisprudenza (v. C. Stato 09/08/2022, n. 7023; C. Stato 07/11/2019, n. 7601; TAR Piemonte 20/07/2018, n. 897) ha ritenuto che l’istanza di accertamento potesse essere presentata anche oltre il termine di 90 giorni (o il termine congruo stabilito dal provvedimento nei casi di ristrutturazione edilizia o di parziali difformità) dalla notifica dell’ordinanza di demolizione, ove a tal momento non siano state ancora in concreto irrogate le sanzioni amministrative relative all’inottemperanza dell’ingiunzione a demolire (art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001).
Non mancano, peraltro, pronunce in senso opposto (v. C. Stato 27/12/2021, n. 8631), secondo le quali il dies ad quem ultimo per ottenere il permesso in sanatoria sarebbe invece quello per l’ottemperanza all’ordine di demolizione (nel caso di specie, poichè si trattava di ristrutturazione ricostruttiva con ampliamento, il termine congruo indicato dal dirigente o del responsabile dell’ufficio competente).
Sul tema è intervenuta l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 11/10/2023, n. 16, che, chiamata ad esprimersi su aspetti riguardanti l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ha fornito chiarimenti sul procedimento per la repressione degli abusi edilizi e sulle regole per l’applicazione delle suddette disposizioni (vedi in proposito la Nota: Inottemperanza alla demolizione, fasi del procedimento e obblighi del privato).
L’interpretazione dell’Adunanza plenaria sul termine ultimo per la richiesta di accertamento di conformità, anche se formulata in base all’art. 36, D.P.R. 380/2001, è da ritenersi valevole anche con riferimento all’art. 36-bis, inserito dal D.L. 69/2024, data l’analoga formulazione dei due articoli.
TERMINE PER LA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ – L’Adunanza plenaria ha specificato che l’art. 36, comma 1, D.P.R. 380/2001 consente la presentazione dell’istanza:
* prima della scadenza del termine indicato per demolire o ridurre in pristino, ovvero
* nel caso in cui ciò non sia possibile, prima dell’irrogazione delle sanzioni alternative previste dagli artt. 33 e 34, D.P.R. 380/2001 (c.d. fiscalizzazione).
Non può invece ritenersi che l’istanza ex art. 36 comma 1, possa essere presentata fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4-bis dell’art. 31, D.P.R. 380/2001 facendo leva sul riferimento generico contenuto nell’art. 36 alla locuzione “fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”.
Sul punto il Consiglio ha precisato che l’art. 36, D.P.R. 380/2001 è entrato in vigore prima dell’introduzione del comma 4-bis dell’art. 31 (inserito dal D.L. 133/2014) e ovviamente non poteva fare riferimento anche a quest’ultimo.
Inoltre, la situazione del proprietario, che lascia trascorrere inutilmente il termine per demolire, è quella del soggetto non più legittimato a presentare l’istanza di accertamento di conformità, avendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene.
Ed infatti, decorso il termine dalla notifica del provvedimento di demolizione, nel caso di accertamento negativo:
* il bene viene acquisito ex lege al patrimonio comunale;
* l’Amministrazione ne diviene ipso iure proprietaria.
Ne consegue che il responsabile non è più legittimato a proporre la domanda di sanatoria.
L’Adunanza plenaria ha anche affermato che qualora il termine per demolire scada infruttuosamente, i destinatari dell’ordinanza di demolizione commettono un secondo illecito di natura omissiva per il quale è prevista la notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’interessato, l’immissione nel possesso del bene e la trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari.
Con la notifica di inottemperanza, il bene si intende acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico con decorrenza dalla scadenza del termine fissato per la demolizione.
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