Prima di programmare gli interventi edilizi previsti per il
2025, c’è la necessità di mettere sul piatto della bilancia le
agevolazioni fiscali, da sempre considerate il volàno
dell’edilizia.
La scelta del bonus edilizio
La scelta della tipologia di agevolazione dipende da molti
fattori, alcuni di natura soggettiva, altri di natura oggettiva,
oltre a considerare i vincoli normativi soprattutto alla luce delle
ultime novità in arrivo previste dal disegno di legge di bilancio
in corso di approvazione.
Il tema trattato in questo contributo è la scelta tra il
superbonus e gli altri bonus ordinari, come la manutenzione
straordinaria e l’efficientamento energetico, nell’ipotesi non rara
di un fabbricato composto da due unità abitative di
proprietà di una persona fisica, di cui una è l’abitazione
principale.
In base alle nuove disposizioni (comma 3 dell’art. 8 del DDL
Bilancio), il superbonus con aliquota al 65% spetta, per questa
tipologia di fabbricato composto da due unità immobiliari di
proprietà di una sola persona fisica di cui alla lettera a) del
comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, solo se entro il 15 ottobre
2024 sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILAS) ai sensi del comma 13-ter dell’art. 119 D.L.
34/2020. Nel nostro caso, si presume, perciò, che la CILAS sia
stata presentata prima del termine del 15 ottobre 2024. Nessuna
condizione, invece, per l’inizio dei lavori agevolati con gli altri
bonus.
Ciò, invece, che non risulta chiaro dalle nuove disposizioni è
la condizione prevista per poter fruire della detrazione al 50%,
vale a dire l’utilizzo dell’immobile come abitazione
principale. Se nell’ipotesi di unifamiliari non sembra
esserci dubbio alcuno, nel caso in commento ci troviamo nelle
condizioni di dover utilizzare due aliquote per lo stesso
intervento sulle parti comuni: il 50% per la quota parte dei due
immobili corrispondente all’unità adibita ad abitazione principale,
il 36% per la quota parte relativa all’altra unità immobiliare.
Come anche le spese relative alle parti esclusive dei due immobili:
il 50% per l’abitazione principale e il 36% per l’altra abitazione.
A parere di chi scrive, se tale interpretazione sarà confermata,
rappresenta una complicazione in più di una norma fino ad oggi
lineare ed equa.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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