Il docente interessato al trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità può inserire nella domanda solo quella preferenza. Se non viene soddisfatto non modifica la sua titolarità
Una lettrice ci scrive:
“Buongiorno, vorrei un chiarimento sul passaggio di cattedra. Sono stata assunta nell’anno scolastico 2014/2015 come docente di sostegno nella scuola primaria (laurea in scienze della formazione primaria e specializzazione sul sostegno). Nell’anno scolastico 2023/2024 ho ottenuta trasferimento all’interno del Comune di residenza con scelta analitica (per istituto comprensivo),
sempre come docente di sostegno. Per esigenze di plesso e mio desiderio, chiedo se per l’anno 2025/2026 io possa presentare domanda (quindi a marzo 2025) per il passaggio di cattedra (da sostegno a posto comune) indicando esclusivamente l’istituto comprensivo di mia appartenza.”
Prima di rispondere al quesito della nostra lettrice si ritiene doveroso fornire un chiarimento sulla tipologia di movimento che interessa un docente titolare sul sostegno che chiede posto comune nello stesso ordine o grado di istruzione.
Il movimento richiesto è un trasferimento e non un passaggio di cattedra come erroneamente ritiene la docente che ci scrive.
Trasferimento da sostegno a posto comune
Il docente che ha superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno può partecipare alla mobilità sia per posti sul sostegno che per posto comune.
La nostra lettrice è in ruolo sul sostegno dall’anno scolastico 2014/15, quindi ha ampiamente superato i cinque anni di permanenza sul sostegno e, in assenza di altri vincoli, può chiedere trasferimento su posto comune, che è il movimento di suo interesse.
Il trasferimento da sostegno a posto comune è un movimento che rientra nella II fase della mobilità (trasferimenti nella provincia di titolarità), anche se viene disposto nello stesso comune di titolarità.
Questo movimento rientra nell’operazione identificata con la lettera H-ter della sequenza operativa indicata nell’Allegato 1 del CCNI sulla mobilità:
H-ter) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune
Per questo movimento, inoltre, non viene presa in considerazione la totalità dei posti disponibili, ma soltanto una precisa percentuale, come indicato esplicitamente nel succitato Allegato 1:
“[…] per quanto riguarda i movimenti di cui al punto H-ter, essi vengono realizzati secondo le seguenti aliquote 100% posti disponibili a.s. 22/23, 75% posti disponibili a.s. 23/24 e 50% posti disponibili a.s. 24/25”
I valori pecentuale sono definiti per il triennio 2022/23-2023/24-2024/25, quindi è necessario attendere il nuovo CCNI per conoscere le relative disposizioni per il prossimo anno scolastico.
Preferenze nella domanda
Nella domanda di trasferimento da sostegno a posto comune è possibile esprimere fino a quindici preferenze indicando le specifiche scuole (preferenza analitica), oppure l’intero comune, distretto o provincia mediante il codice identificativo (preferenza sintetica).
Con la preferenza sintetica vengono chieste indistintamente, senza alcun ordine di priorità, tutte le scuole ubicate nel comune, nel distretto o nella provincia richiesta.
Il trasferimento su una preferenza analitica comporta l’obbligo di permanenza triennale nella scuola di titolarità.
Il calcolo del triennio di permanenza nella scuola decorre dall’anno scolastico in cui si ottiene il trasferimento.
Vincolo triennale
Il vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta nel trasferimento è stabilito nell’art.2 comma 2 del CCNI dove si chiarisce che “[…] il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo […]”
Conclusioni
La nostra lettrice, interessata al trasferimento da sostegno a posto comune nell’istituto di titolarità, potrà, quindi, inserire nella domanda soltanto una preferenza e se non otterrà il movimento richiesto rimarrà titolare nell’istituto come insegnante di sostegno senza alcuna conseguenza.
Non potrà, però, presentare domanda quest’anno per il prossimo anno scolastico in quanto è nel vincolo triennale.
Il trasferimento ottenuto lo scorso anno 2023/24 con preferenza analitica nella scuola ha fatto scattare il vincolo di permanenza triennale nella scuola. La docente dovrà, quindi, rimanere tre anni nella scuola sulla stessa tipologia di posto senza poter parteciare alla mobilità.
La docente potrà chiedere trasferimento su posto comune nella scuola di titolarità soltanto a conclusione del triennio (2023/24-2024/25-2025/26), quindi potrà presentare domanda nell’anno scolastico 2025/26 per l’anno scolastico 2026/27
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