Se il Comune ha il potere di rilasciare i titoli edilizi
e paesaggistici per la realizzazione di dehors su tutto il
territorio comunale, allo stesso ente compete anche il potere di
approvare un regolamento di carattere generale che ne disciplini le
caratteristiche, per rendere più snello il procedimento
autorizzatorio e per conformarle nell’ottica della c.d. “sicurezza
urbana”, nell’accezione più moderna di miglioramento della
vivibilità cittadina.
Installazione dehors: quali caratteristiche?
Sono questi i presupposti sui quali il Consiglio di
Stato, con la sentenza
del 23 ottobre 2024, n. 8474, ha
respinto l’appello di una società di ristorazione che aveva
impugnato il Regolamento Comunale per il rilascio di
autorizzazioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico,
privato e privato ad uso pubblico (dehors).
Già in primo grado il TAR aveva respinto le tesi della società
appellante secondo cui:
- il Regolamento avrebbe realizzato una surrettizia soppressione
dei titoli autorizzativi e concessori in suo possesso,
costringendola a rimuovere le strutture amovibili assentite con
titoli pienamente validi ed efficaci, senza aver rispettato il
principio di tipicità degli atti amministrativi, nonché il
principio del legittimo affidamento; - il Regolamento sarebbe stato illegittimo, laddove lo stesso non
vale solo per le nuove strutture o per il riposizionamento
dei dehors dopo la scadenza dei titoli
autorizzatori in corso; - il Comune avrebbe esercitato un potere di pianificazione a
valenza estetica, urbanistico-edilizia e paesaggistica al di fuori
degli appositi procedimenti previsti dalla legge senza modificare
il P.R.G., né il Regolamento edilizio e senza attivare alcun
confronto con i destinatari attraverso l’inoltro delle
osservazioni;
Sulla questione, Palazzo Spada ha evidenziato come con il
Regolamento l’amministrazione comunale abbia inteso:
- fornire servizi per il turismo, migliorando le strutture in
risposta alle richieste del mercato di una maggiore qualità delle
strutture e delle aree di accoglienza, assicurando – nel contempo –
il corretto assetto urbanistico, edilizio e paesaggistico del
territorio, nel rispetto dei principi di sicurezza e di
qualificazione dell’ambiente urbano; - riorganizzare le occupazioni di suolo pubblico con Dehors
in piazze, strade, vie ed altri spazi pubblici, al fine di ottenere
un completo riordino nel rispetto dei principi e valori storici,
artistici, culturali, paesaggistici ed architettonici, specie dei
luoghi di pregio ove essi spesso si collocano”
Inoltre il Regolamento ha suddiviso il territorio comunale in
zone, assegnando a ciascuna una tipologia
di dehors ammissibile, residuando solo un’area
sottoposta a vincolo nella quale è richiesto il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica.
Il regolamento assicura il corretto assetto urbanistico e
paesaggistico del territorio
Sul punto, spiegano i giudici, il Regolamento non ha la finalità
di disciplinare il procedimento per il rilascio del titolo di
occupazione di suolo pubblico e della relativa tassa, ma quella di
assicurare il corretto assetto urbanistico, edilizio e
paesaggistico del territorio, nel rispetto dei principi di
sicurezza e di qualificazione dell’ambiente urbano, attraverso la
riorganizzazione delle occupazioni di suolo pubblico
con dehors in piazze, strade, vie ed altri spazi
pubblici.
Pertanto, in questo caso legittimamente l’Ente comunale ha
esercitato un potere di pianificazione a valenza estetica,
urbanistico-edilizia e paesaggistica afferente il tessuto
urbano, dal cui ambito non possono rimanere escluse le aree
demaniali ricomprese nel territorio di riferimento, senza che ciò
implichi alcuna interferenza con la validità ed efficacia delle
concessioni demaniali.
Quindi se il Comune ha il potere di rilasciare i titoli
edilizi e paesaggistici per la realizzazione delle strutture
tipo dehors su tutto il territorio comunale,
allo stesso ente compete anche il potere di approvare un
regolamento di carattere generale che ne disciplini le
caratteristiche, al fine di rendere più snello il procedimento
autorizzatorio e di conformarle nell’ottica della c.d. “sicurezza
urbana”, nell’accezione più moderna di miglioramento della
vivibilità cittadina.
Conclude infine il Consiglio che non si può nemmeno dire
che siano state violate le garanzie di
partecipazione procedimentale e dell’onere motivazionale,
considerato che si tratta di provvedimento a carattere
generale preceduto da una adeguata ponderazione degli
interessi incisi e che non ha alcun effetto individuale non avendo
revocato, i precedenti provvedimenti, ma avendo solo prescritto
l’adeguamento, in un termine congruo, delle strutture esistenti
alle nuove regole, dettate uniformemente a tutela degli interessi
paesaggistici e ambientali in area di particolare pregio.
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