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Il Tar di Roma, nella sentenza n. 16075 del 4 settembre 2024, ha accolto il ricorso per dare esecuzione a una precedente sentenza, che sanciva l’annullamento della nota con cui Roma Capitale rigettava la richiesta di parte ricorrente di restituzione delle somme versate a titolo di oneri concessori in virtù della rinuncia all’istanza di condono, avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso di un immobile già di sua proprietà.
Il caso
L’Amministrazione chiedeva il pagamento degli oneri accessori per il condono edilizio, quale condizione per il rilascio del permesso di costruire concernente un intervento edilizio più ampio, comportante anch’esso il cambio di destinazione d’uso della suddetta porzione di immobile e per il quale la stessa aveva pure versato gli oneri concessori dovuti.
L’Amministrazione motivava il diniego alla richiesta di restituzione con il rilievo che la ricorrente avrebbe utilizzato l’immobile oggetto dell’istanza e, pertanto, non aveva diritto alla restituzione degli oneri concessori definitivamente incamerati dall’Amministrazione.
Condono: gli oneri concessori già versati sono ripetibili
Il Tar ha dato torto a Roma Capitale, statuendo l’annullamento della nota gravata e l’obbligo di procedere alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, poiché la sentenza di I° grado, come confermata in appello, rappresenta titolo idoneo per la restituzione della somma versata a titolo di oneri concessori in relazione al rinunciato condono edilizio, secondo quanto stabilito dall’art. 115, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione dovrà quindi restituire, entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza, gli oneri concessori indebitamente trattenuti, ai quali si aggiungono gli interessi, da computarsi al tasso legale vigente a decorrere dalla domanda giudiziale.
Sul tema, il Tar di Roma si era già espresso analogamente, con la sentenza n. 3614 del 3 marzo 2023, dove si afferma che se l’istanza di condono presentata e poi rinunciata viene ricompresa in un successivo permesso di costruire, gli oneri concessori già versati sono ripetibili. Non rileva l’utilizzazione dell’immobile con una destinazione d’uso distinta da quella assentita – ipotesi in astratto legittimante l’irripetibilità degli oneri concessori – quanto piuttosto la circostanza per la quale l’istanza di condono è confluita nella richiesta di permesso di costruire, rimanendo assorbita da quest’ultima.
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