L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 212 del 30 ottobre 2024, ha chiarito che le misure compensative destinate da una società al Comune sul cui territorio la stessa realizza o modifica un parco fotovoltaico non costituiscono il corrispettivo per una controprestazione a cui è tenuto il Comune, ma devono configurarsi come mere erogazioni di denaro da escludersi dall’ambito di applicazione dell’IVA.
In base a quanto previsto dal DM 10 settembre 2010, la realizzazione e/o la modifica di impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggette ad autorizzazione unica rilasciata dalla competente Regione o dalla Provincia delegata e per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni. L’autorizzazione unica può prevedere le predette misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore dei Comuni interessati, da orientare su interventi di miglioramento ambientale connessi alla mitigazione degli impianti riconducibili al progetto.
Il Comune, al di là del generico impegno di non stipulare altre convenzioni per altri parchi fotovoltaici e di svolgere quelle attività, di propria stretta competenza, attinenti all’approvazione della variante urbanistica semplificata, non risulta obbligato a effettuare alcuna prestazione nei confronti della società, ovvero non vi è alcun correlazione tra la somma versata da quest’ultima e l’eventuale operazione a cui sarebbe tenuto il Comune nei confronti della stessa società quale diretta beneficiaria. Le misure compensative dovute al Comune sono, infatti, da impegnare e orientare in interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impianti, a beneficio della collettività.
Si ricorda che, ai fini del requisito oggettivo IVA, costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte (art. 3 DPR 633/72).
Il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro (Risp. AE 6 giugno 2022 n. 322 e Ris. AE 13 luglio 2022 n. 39/E).
Nel caso di specie, il Comune chiede di conoscere il corretto trattamento IVA da riservare alle somme che la società è tenuta a erogare allo stesso nell’ambito delle misure di compensazione previste dalla convenzione. Al fine di perseguire l’obiettivo della piena ecosostenibilità dell’intervento, la Società ha offerto all’Amministrazione comunale le seguenti misure di compensazione:
- pagamento di un corrispettivo annuale indennitario pari a 60.000 euro + IVA di legge, dal primo al ventesimo anno di efficacia della convenzione;
- pagamento di un corrispettivo annuale pari al 2% del fatturato annuale dalla vendita dell’energia prodotta dal parco fotovoltaico, + IVA di legge, dal ventunesimo al trentesimo anno di efficacia della convenzione.
Come chiarito dall’AE, le somme in argomento non risultano riconducibili nell’ambito applicativo dell’IVA.
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