L’art. 28, c. 1 D.L. 48/2023 (come convertito dalla L. 85/2023) ha previsto un contributo a favore di taluni soggetti per l’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi della L. 68/1999, di persone con disabilità di età inferiore a 35 anni, nel periodo compreso tra il 1.08.2020 e il 30.09.2024.
Dopo la pubblicazione del messaggio Inps n. 2906/2024 con le relative istruzioni operative per l’inoltro delle domande, si era in attesa della stipula della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (da ora “Dipartimento”), il Ministero del Lavoro e l’Inps per l’istruttoria delle istanze, l’erogazione del contributo e per le procedure di controllo; ebbene questa è stata sottoscritta l’8.10.2024 e, alla luce di questo, l’Inps ha emanato il messaggio 29.10.2024, n. 3588 per renderne noti i contenuti.
Premettendo che le domande possono essere presentate (entro e non oltre il 31.10.2024) soltanto da Ets, Odv, Aps e Onlus, la Convenzione ha previsto che le stesse debbano essere corredate, a pena di inammissibilità, anche di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara: i dati identificativi; le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale; per enti del Terzo Settore, il numero di iscrizione al RUNTS e per le organizzazioni non lucrative, quello all’anagrafe delle Onlus; il numero delle persone con disabilità assunte (o trasformate) nel periodo 1.08.2020-30.09.2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part time), con i relativi codici fiscali e i codici delle C.O. di instaurazione, l’eventuale data e la comunicazione di cessazione del rapporto; la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi contributivi e assistenziali; l’assenza di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e l’assenza di inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973; il rispetto del limite di importo complessivo relativo agli aiuti de minimis; gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero l’IBAN intestato al richiedente; la PEC.
Il messaggio si concentra, poi, sull’istruttoria e più precisamente su quelle che saranno le verifiche effettuate dall’Inps in merito ai requisiti necessari e alla correttezza della documentazione (artt. 4, c. 1 e 5 della Convenzione), prima di inoltrare l’elenco delle istanze ritenute ammissibili al Dipartimento; nei casi di carenza di elementi, l’Inps trasmetterà una comunicazione al richiedente, contenente i motivi ostativi di accoglimento.
Successivamente, il documento di prassi analizza la quantificazione del contributo che, oltre a spettare in ragione del numero dei lavoratori con disabilità assunti o trasformati a tempo indeterminato, sarà erogato nel limite delle risorse disponibili: nel caso in cui risulti il superamento, si procederà riparametrando proporzionalmente il contributo complessivo al fine di rispettare i suddetti limiti.
Gli esiti delle istruttorie saranno trasmessi mensilmente al Dipartimento con apposito elenco: quest’ultimo, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, provvede all’adozione e alla comunicazione agli interessati dei provvedimenti di definizione delle richieste presentate, con l’indicazione delle somme spettanti; i medesimi provvedimenti sono contestualmente trasmessi anche all’Inps, ai fini dell’erogazione del contributo che avverrà, in unica soluzione, entro il 31.12.2024, mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza di richiesta.
Il messaggio, infine, definisce le modalità di controllo successivo all’erogazione e l’eventuale revoca.
Per ogni contributo sottoposto a controllo, l’ente beneficiario riceve dall’Inps una comunicazione di avvio del procedimento mediante PEC, con cui sono richiesti alcuni documenti, come elencati nel messaggio stesso; entro 90 giorni dalla comunicazione, l’esito del controllo è comunicato al beneficiario. In caso di indisponibilità dell’Ente a fornire la documentazione, nel caso in cui la documentazione sia incompleta o carente o qualora venga accertato che l’Ente abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, l’Inps trasmette al Dipartimento le proposte di revoca delle concessioni: rispetto a questo, il Dipartimento, nei successivi 10 giorni, emana il provvedimento di revoca che viene trasmesso all’Inps per il recupero del contributo indebitamente erogato.
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