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Il D.Lgs. n. 87/24 ha riformato il sistema sanzionatorio tributario di cui al D.Lgs. n. 74/00, per quanto riguarda il versante penale. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è avvenuta a partire dal 29 giugno 2024. Pertanto, secondo i principi generali del diritto (art. 25 Costituzione e art. 2 c.p.) le disposizioni avranno efficacia retroattiva solo dove si rivelino maggiormente favorevoli al contribuente. Mentre, continueranno ad applicarsi le precedenti fattispecie in tutti i casi in cui il reato sia stato commesso in data precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina, e la stessa si riveli più severa rispetto al passato.
Di seguito andiamo ad analizzare le principali disposizioni giuridiche che riguardano i reati tributari e l’applicazione delle sanzioni penali.
Quando l’illecito tributario comporta sanzioni penali?
In ambito tributario le sanzioni penali scattano esclusivamente al verificarsi di alcuni eventi commessi dal contribuente, i c.d. “illeciti”. Essi possono consistere nell’emissione di fatture false, per costi inesistenti al fine di fruire di agevolazioni di imposta o per abbattere il reddito imponibile IRPEF, IRES, o IVA. Oppure, ancora l’omesso versamento di imposte sui redditi, Iva o ritenute fiscali, oppure ancora, nel caso in cui ci sia aperto un procedimento penale.
Molti contribuenti ignorano il fatto che l’errata o l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, al superamento di determinate soglie di imposta evasa possa portare a sanzioni penali. Applicazione di sanzioni penali che l’Agenzia delle Entrate riscontra e che vengono notificate attraverso la comunicazione di una notizia di reato e l’avvio di un procedimento penale. Allo stesso modo anche per gli imprenditori l’omesso versamento di IVA e/o ritenute oltre determinate soglie di punibilità, può far scattare sanzioni penali tributarie. Infatti, l’omesso versamento di IVA e l’omesso versamento di ritenute rappresentano dei reati tributari al superamento delle soglie di punibilità.
La legge stabilisce quando un illecito è punibile con una sanzione amministrativa (la cui sanzione è la c.d. “ammenda”) o penale (ove la sanzione irrogata può essere la multa o la reclusione). Le sanzioni si aggravano tanto più diventa importante la soglia quantitativa dell’importo evaso.
Quali soggetti rispondono dei reati tributari?
Per le società rispondono dei reati tributari i rappresentanti legali (amministratori delegati, presidenti del CDA, etc) e coloro che sono muniti di specifiche deleghe per l’espletamento delle loro mansioni (institori). Inutile dire che in sede di accertamento si va ad indagare su chi sia il titolare effettivo della società e se vi siano eventuali presta nomi o teste di legno.
Per le ditte individuali e le persone fisiche risponde direttamente il soggetto che ha commesso l’illecito. Appare opportuno, comunque, sottolineare che la sanzione è sempre di natura personale. Non è possibile che un soggetto diverso da quel…
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